Titolo VI: ESERCIZIO DELL'ATTIVITĄ DI RIASSICURAZIONE
Capo I: Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Articolo: 66bis

Margine di solvibilita' disponibile


1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilita' sufficiente per la complessiva attivita' esercitata nel territorio della Repubblica ed all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la determinazione del margine di solvibilita' disponibile nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilita' disponibile e' rappresentato dal patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a comprendere nel margine di solvibilita' disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del margine di solvibilita', nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142. (Articolo aggiunto dall'art. 8 del DLgs 56 del 2008)


Data: 10-09-2010 | Client remoto: 38.107.191.116
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