Titolo II: ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA
Capo I: Disposizioni generali
Articolo: 12

Operazioni vietate


1. Sono vietate le associazioni tontinarie o di ripartizione, le assicurazioni che hanno per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative e quelle che riguardano il prezzo del riscatto in caso di sequestro di persona. In caso di violazione del divieto il contratto č nullo e si applica l'articolo 167, comma 2.
2. Č vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di societā che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attivitā assicurativa.


Data: 09-09-2010 | Client remoto: 38.107.191.115
©2002 ISA Srl (PI 04099121008). Come contattarci | Powered by Sign&Design, Roma