Titolo II: ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA Attivitą in uno Stato terzo 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'ISVAP. 2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivitą presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertą di prestazione di servizi in uno Stato terzo. |
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