Titolo II: ACCESSO ALL'ATTIVITA ASSICURATIVA
Capo III: Imprese aventi la sede legale in un altro stato membro
Articolo: 27

Rispetto delle norme di interesse generale


1. L'impresa non può stipulare contratti, nonché fare ricorso a forme di pubblicità che siano in contrasto con disposizioni nazionali di interesse generale, ivi comprese quelle poste a protezione degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative.


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