Titolo III: ESERCIZIO DELL'ATTIVITĀ ASSICURATIVA
Capo IV: Margine di solvibilitā
Articolo: 44bis

Margine di solvibilita' delle imprese di assicurazione vita esercenti anche attivita' riassicurative


1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente l'attivita' di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il calcolo e la costituzione del margine di solvibilita' applica gli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali. (Articolo aggiunto dall'art. 4 del DLgs 56 del 2008)


Data: 10-09-2010 | Client remoto: 38.107.191.118
©2002 ISA Srl (PI 04099121008). Come contattarci | Powered by Sign&Design, Roma