Titolo V: ACCESSO ALL'ATTIVITĄ DI RIASSICURAZIONE Estensione ad altri rami 1. L'impresa gia' autorizzata all'esercizio dell'attivita' riassicurativa in uno o piu' rami vita o danni che intende estendere l'attivita' ad altri rami indicati nell'articolo 2, commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59, comma 2 . 2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa da' prova di disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilita' ed alla quota di garanzia. 3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attivita'. 4. L'impresa non puo' estendere l'attivita' prima dell'adozione del provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa medesima. (Articolo aggiunto dall'art. 6 del DLgs 56 del 2008) |
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