Titolo V: ACCESSO ALL'ATTIVITĄ DI RIASSICURAZIONE Attivita' in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne da' comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attivita', gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attivita' che intende esercitare. (Articolo aggiunto dall'art. 6 del DLgs 56 del 2008) |
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