Titolo VI: ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE Retrocessione dei rischi 1. L'ISVAP può non tenere conto, ai fini della copertura delle riserve tecniche e della costituzione del margine di solvibilita’ per l'esercizio dell'attività di riassicurazione, della retrocessione dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel territorio di uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante nel territorio della Repubblica o nel territorio di un altro Stato membro. (Comma così modificato dall'art. 8 del DLgs 56 del 2008 ) 2. La decisione dell'ISVAP è motivata esclusivamente da valutazioni attinenti alla solvibilità delle imprese retrocessionarie. |
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