Titolo VI: ESERCIZIO DELL'ATTIVITĄ DI RIASSICURAZIONE
Capo I: Imprese di riassicurazione aventi la sede legale nel territorio della Repubblica
Articolo: 66quater

Margine di solvibilita' richiesto


1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilita' richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilita' richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP puo' autorizzare a dedurre dal margine di solvibilita' richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle societa' veicolo. (Articolo aggiunto dall'art. 8 del DLgs 56 del 2008)


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