Titolo VI: ESERCIZIO DELL'ATTIVITĄ DI RIASSICURAZIONE Ammontare della quota di garanzia 1. Un terzo del margine di solvibilita' richiesto rappresenta la quota di garanzia. 2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non puo' essere inferiore a tre milioni di euro. 3. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5. 4. L'importo di cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la misura dell'incremento. (Articolo aggiunto dall'art. 8 del DLgs 56 del 2008) |
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