Titolo III: ESERCIZIO DELL'ATTIVITĀ ASSICURATIVA Attuario incaricato dall'impresa che esercita i rami responsabilitā civile veicoli e natanti 1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria della responsabilitā civile dei veicoli a motore e dei natanti incarica un attuario per la verifica preventiva delle tariffe e delle riserve tecniche relative ai rami 10 e 12 di cui all'articolo 2, comma 3, anche al fine di agevolare l'esercizio dei poteri di vigilanza da parte dell'ISVAP. 2. L'attuario incaricato deve essere in possesso dei requisiti di onorabilitā e professionalitā stabiliti con regolamento adottato dal Ministro delle attivitā produttive, su proposta dell'ISVAP. 3. L'attuario incaricato č preposto alla verifica delle basi tecniche, delle metodologie statistiche, delle ipotesi tecniche e finanziarie utilizzate ed alla valutazione della coerenza dei premi di tariffa con i parametri di riferimento adottati. L'attuario incaricato verifica inoltre la correttezza dei procedimenti e dei metodi seguiti dall'impresa per il calcolo delle riserve tecniche. 4. Le funzioni dell'attuario incaricato sono determinate dal Ministro delle attivitā produttive con il regolamento di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, comma 2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6. |
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