Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI
Capo II: Vigilanza sull’attività assicurativa e riassicurativa
Articolo: 4

Ministro delle attività produttive


1. Il Ministro delle attività produttive adotta i provvedimenti previsti nel presente codice nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.


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