Titolo IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A PARTICOLARI MUTUE ASSICURATRICI Requisiti degli esponenti aziendali 1. Il Ministro delle attivitą produttive determina, con il regolamento di cui all'articolo 76, i requisiti di onorabilitą e indipendenza degli esponenti aziendali e stabilisce requisiti di professionalitą che tengano conto delle dimensioni e delle limitazioni all'attivitą esercitata dalle mutue assicuratrici di cui all'articolo 52. |
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