Titolo V: ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo I: Disposizioni generali
Articolo: 57

Attività di riassicurazione


1. L'attività di riassicurazione consiste nell'accettazione di rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione ed è riservata alle imprese di riassicurazione. (Comma così modificato dall'art. 5 del DLgs 56 del 2008)
2. Le imprese di riassicurazione limitano l'oggetto sociale all'esercizio della riassicurazione ed alle operazioni connesse o strumentali. Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attivita' svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE. (Comma così modificato dall'art. 5 del DLgs 56 del 2008)
3. È vietata la costituzione nel territorio della Repubblica di società che hanno per oggetto esclusivo l'esercizio all'estero dell'attività riassicurativa.
4. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione rimane soggetta alla disciplina di cui al titolo II. (Comma così modificato dall'art. 5 del DLgs 56 del 2008)


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