Titolo V: ACCESSO ALL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE Attività in regime di prestazione di servizi 1. È consentito, senza necessità di autorizzazione, l'accesso e l'esercizio dell'attività di riassicurazione in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica da parte delle imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo. 1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' riassicurativa in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4. (Comma aggiunto dall'art. 7 del DLgs 56 del 2008) |
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