Titolo VI: ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI RIASSICURAZIONE
Capo II: Imprese di riassicurazione aventi la sede legale in un altro Stato terzo (Rubrica così modificata dall'art. 9 del DLgs 56 del 2008)
Articolo: 67

Attività in regime di stabilimento


1. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine di solvibilita' della sede secondaria, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa. (Articolo così sostituito dall'art. 9 del DLgs 56 del 2008)


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