LEGGE 3 giugno 1940-XVIII, n. 761
(Gazzetta
Ufficiale del 10 luglio 1940, n. 160)
Modificazioni ed integrazioni al R. decreto-legge 29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, sull'esercizio delle assicurazioni private.
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della nazione
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo
1
Al R. decreto-legge
29 aprile 1923-I, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, e
successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio
delle assicurazioni private, sono apportate le seguenti modifiche ed
integrazioni:
1. Articolo 7. - Nel secondo capoverso l'alinea c) modificato con R. decreto-legge 24 settembre 1923-I, n. 2272, è sostituito dal seguente:
"nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza tecnica ed amministrativa".
2. L'articolo 15, modificato dal Regio decreto-legge 5 aprile 1925-III, n. 440, e dal R. decreto-legge 17 luglio 1931-IX, numero 1218, è sostituito dal seguente:
"Dagli utili annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:
a)
una quota non inferiore al 10 per cento per la riserva ordinaria:
b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.
"Della parte rimanente, il 4,50 per cento sarà così ripartito:
a)
il 0,75 per cento del Consiglio di amministrazione, nelle proporzioni che
saranno stabilite dallo stesso Consiglio;
b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e
con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.
"Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'Articolo 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonché alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo Articolo 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato".
3. Articolo 24
a) ai capoversi 5, 6 e 7, sono sostituiti i seguenti:
"La cessione è fatta verso una corrispondente aliquota del premio del primo anno risultante dalla polizza di assicurazione depurata dalla quota parte delle spese di acquisizione.
"Negli anni successivi l'aliquota di premio da corrispondersi dalle imprese private all'istituto nazionale delle assicurazioni sarà depurata dalla quota parte delle spese di incasso.
"La misura del rimborso delle spese di acquisizione e delle spese di incasso e le eventuali successive revisioni della misura stessa saranno determinate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.
"Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, sentito il parere della Corporazione della previdenza e del credito.
"Nella prima attuazione della predetta norma la nuova misura di rimborso delle spese di acquisizione e di incasso sarà stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze e sarà applicata con effetto retroattivo dal 1° gennaio 1939-XVII".
b) Dopo il capoverso settimo è aggiunto il seguente:
"L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni".
Articolo
2.
A tutti gli
organi addetti al servizio esterno o interno degli enti autorizzati
all'esercizio dell'assicurazione sulla vita umana, nel Regno d'Italia, nei
territori dell'Africa Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo ed altri agenti
ed intermediari di assicurazione sulla vita di qualsiasi categoria, è vietato
di abbuonare direttamente o indirettamente all'assicurato o ai contraenti
dell'assicurazione, integralmente o in parte, la provvigione di acquisto.
E' vietato agli assicuratori di concedere, direttamente o indirettamente, a favore dell'assicurato o dei contraenti della assicurazione, abbuoni per l'acquisizione di assicurazioni sulla vita.
Sono del pari vietati gli abbuoni anche se fatti sotto forma di doni, di merci od oggetti, salvo che si tratti di doni di irrilevante valore.
Articolo
3.
Nel primo anno di
assicurazione, a partire dal 1942, è fatto divieto agli enti assicuratori di
liquidare a favore degli organi produttori più dei sette decimi della
provvigione di acquisto; i restanti tre decimi sono liquidati nel secondo anno
di assicurazione, commisurando in ogni caso la liquidazione alle rate di premio
incassate.
Per l'anno 1940, tale proporzione sarà rispettivamente di nove decimi e di un decimo, nel 1941 di otto decimi e di due decimi.
Articolo
4.
Sono escluse dal
frazionamento di cui all'articolo precedente le provvigioni di acquisto che non
superino complessivamente per lo stesso affare il 40 per cento del premio di
primo anno, o che si riferiscano in cifra assoluta a contratti di importi non
superiori alle L. 10.000 nonché quelle relative ad assicurazioni a premio
unico, ad assicurazioni collettive e popolari e ad assicurazioni a carattere
speciale, come quelle combinate con sottoscrizioni a titoli statali, o ad altre
forme straordinarie.
Per l'anno 1940 il limite citato di L. 10.000 sarà di L. 20.000 e per l'anno 1941 di L. 15.000.
Articolo
5.
La provvigione di
acquisto che l'Istituto nazionale delle assicurazioni deve corrispondere alle
imprese private sulle quote ad esso cedute a norma dell'articolo
24 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, è dall'Istituto liquidata
integralmente nel primo anno alle imprese, ma queste, sulle polizze che fossero
stornate nel secondo anno (escluse quelle di cui al precedente articolo 4) sono tenute a restituire
all'Istituto, all'atto dello storno, il 15 per cento delle provvigioni
percepite, commisurato al pro rata dei premi stornati del secondo anno,
trattenendo la differenza a rimborso delle spese fisse di acquisizione
sostenute.
Per la produzione dell'anno 1940 tale percentuale è limitata al 5 per cento mentre per quella del 1941 è stabilita nel 10 per cento.
Articolo
6.
Le persone comunque
addette al servizio degli istituti assicuratori, ai sensi dell'articolo 2, che violano le disposizioni sul
divieto degli abbuoni, sono soggette ad una pena pecuniaria in misura non
superiore al triplo dell'importo della intera provvigione di acquisto spettante
sull'affare che ha dato origine all'infrazione.
La stessa pena è comminata alle persone suddette anche quando abbiano soltanto agevolato il compimento delle violazioni ovvero ne abbiano ostacolato l'accertamento.
In caso di nuova violazione compiuta entro il periodo di 12 mesi dalla precedente, oltre all'applicazione della pena pecuniaria, sarà emessa una formale diffida contro il trasgressore ed una ulteriore infrazione verificatasi entro i 12 mesi successivi costituirà giusta causa per la revoca del mandato nei confronti degli agenti e per il licenziamento o per la cessazione di ogni rapporto anche occasionale, negli altri casi.
Il personale revocato o licenziato non potrà essere assunto per la durata di un anno da alcun altro ente assicuratore per il servizio delle assicurazioni nel ramo vita e le relative trasgressioni sono passibili della pena pecuniaria prevista nel successivo articolo 7.
Articolo
7.
Nei casi in cui
la violazione delle disposizioni sul divieto degli abbuoni sia commessa da un
ente assicuratore, è applicata a carico del suo legale rappresentante una pena
pecuniaria fino al massimo di L. 10.000.
Identica pena può essere inflitta nei casi in cui a carico dell'ente sia accertata una infrazione all'obbligo del frazionamento della provvigione.
Articolo
8.
Agli enti
assicuratori è fatto obbligo di non ammettere né effettuare distrazioni di
assicurazioni sulla vita e di cooperare vicendevolmente per impedirle.
Sussiste atto di distrazione:
a) quando siano state emesse sulla vita della stessa persona entro il periodo di sei mesi due polizze da due diversi enti assicuratori e venga perfezionata soltanto la polizza emessa dall'ente che, in ordine di tempo, è stata il secondo ad effettuare la visita medica dell'assicurando, e, qualora si tratti di assicurazione senza visita medica, dall'ente che ha ottenuto la firma della relativa proposta dopo l'altra impresa;
b) quando venga sospeso il pagamento dei premi di una polizza di assicurazione sulla vita e nei sei mesi che precedono o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, venga conclusa presso un'altra impresa una nuova assicurazione sulla vita dalla stessa persona.
In ogni caso se la seconda assicurazione è fatta per un importo diverso da quello della prima si ha distrazione per l'importo inferiore.
La riattivazione di una polizza entro due anni dalla scadenza del primo premio rimasto insoluto non costituisce distrazione a danno di altro ente al quale l'assicurato abbia nel frattempo presentato altra proposta e col quale abbia stipulato altro contratto.
Articolo
9.
Contemporaneamente
alla proposta di assicurazione gli enti assicuratori devono far dichiarare al
contraente mediante apposito questionario:
a)
se egli abbia in corso od in attesa di perfezionamento altre assicurazioni
sulla vita:
b) se abbia sottoscritto altre proposte di assicurazione sulla propria vita
negli ultimi sei mesi;
c) se con l'assicurazione proposta egli non intenda sostituire alcune delle
assicurazioni in corso;
d) se egli non abbia tralasciato di pagarne i premi entro gli ultimi nove mesi
precedenti la data della proposta.
La proposta può essere accettata solo quando la risposta al questionario sia nettamente tale da escludere una distrazione
Il contraente è responsabile dei danni che possono derivare all'Istituto assicuratore dalle dichiarazioni da lui rese, qualora queste non risultino conformi a verità.
Articolo
10.
Entro un anno
dalla data di scadenza del primo premio rimasto insoluto, l'ente assicuratore
ai cui danni fosse avvenuta la distrazione, ha diritto di ottenere che l'ente distraente
si adoperi affinché l'assicurazione distratta rimanga in vigore, utilizzando a
tale scopo il premio o i premi da esso incassati. Qualora l'assicurato non
consenta alla stipulazione o alla continuazione dell'assicurazione presso
l'ente che ha subito la distrazione, l'ente distraente è passibile di una pena
pecuniaria non inferiore all'importo del premio del primo anno incassato dallo
stesso ente distraente per il capitale assicurato distratto, al netto della
quota ceduta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nei casi di cessione
legale.
Articolo
11.
Il produttore o
l'agente che abbia commessa una distrazione a danno di un altro ente, è
passibile di una pena pecuniaria non inferiore all'importo della provvigione di
acquisto e degli altri compensi assegnatigli sotto qualsiasi forma per l'affare
che ha determinato l'infrazione, nonché delle compartecipazioni liquidate per
l'affare stesso al personale di acquisizione e di organizzazione.
Le disposizioni contenute nel presente articolo e nell'articolo 6 si applicano anche ai produttori occasionali.
Articolo
12.
Le violazioni
delle precedenti norme sul divieto degli abbuoni, sul frazionamento delle
provvigioni e sulla distrazione del portafoglio sono accertate dal Ministero
delle corporazioni.
Articolo
13.
I provvedimenti
demandati dalla presente legge al Ministero delle corporazioni, sono emanati
previo parere di una Commissione istituita con decreto del Duce del Fascismo,
Capo del Governo, in seno alla Corporazione della previdenza e del credito.
Tale Commissione, presieduta da uno dei rappresentanti del Partito Nazionale
Fascista in seno alla Corporazione stessa, è composta da due membri designati
dalla Federazione nazionale fascista delle imprese assicuratrici, di un membro
designato dalla Federazione nazionale fascista degli agenti di assicurazione, e
di un membro designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori delle
aziende del credito e dell'assicurazione, scelti tra i consiglieri, effettivi o
aggregati, appartenenti alla Corporazione della previdenza e del credito.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle corporazioni.
Articolo
14.
I provvedimenti
sono emessi mediante decreto contenente:
1)
le generalità del trasgressore;
2) la enunciazione del fatto e della norma di legge violata;
3) l'esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui è fondata la
decisione;
4) la data e la sottoscrizione del Ministro.
Quando i provvedimenti sopra indicati si riferiscono ad operazioni compiute da imprese o da filiali di imprese nei territori dell'Africa italiana, devono essere emanati di concerto col Ministero dell'Africa Italiana.
Articolo
15.
Contro il
provvedimento del Ministro per le corporazioni è ammesso reclamo alla Corte
d'appello di Roma. Il reclamo deve essere presentato al Ministero delle
corporazioni nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione del
provvedimento fatta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Il Ministero
trasmette il reclamo alla Corte d'appello insieme con gli atti che vi si
riferiscono, e con le sue osservazioni.
La Corte d'appello, ad istanza dell'interessato fatta nel reclamo, può fissare dei termini per la presentazione di memorie e documenti; se occorrono investigazioni uno dei consiglieri è incaricato di eseguirle in via sommaria.
Il Giudizio della Corte è dato in Camera di consiglio sentito il pubblico ministero, mediante decreto motivato, non soggetto ad alcun gravame.
Le parti interessate potranno chiedere di essere sentite personalmente.
Copia del decreto è trasmessa, a cura della cancelleria della Corte d'appello, al Ministero delle corporazioni per l'esecuzione.
Articolo
16.
Il decreto del
Ministro per le corporazioni contro il quale non sia proposto appello e quello
definitivo della Corte d'appello di Roma sono eseguibili:
a) nel Regno a cura dell'Intendenza di finanza con l'osservanza del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639;
b) in Libia a cura del direttore degli affari di finanza del Governo con l'osservanza delle disposizioni del R. decreto 17 maggio 1937-XV, n. 1326, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle tasse sugli affari e di altri proventi;
c) nell'Africa Orientale Italiana a cura del direttore degli affari economici e finanziari dei singoli Governi, con l'osservanza delle disposizioni de decreto del Governatore dell'Eritrea 20 febbraio 1922, n. 3887, contenente istruzioni per l'applicazione della tassa sugli affari in Eritrea.
Articolo
17.
Il Governo del Re
è autorizzato a riunire in testo unico, provvedendo alle modifiche necessarie
per il loro coordinamento, le disposizioni della presente legge con quelle dei decreti
legge 29 aprile 1923-I, n. 966, 2 settembre 1919, n. 1759, 26
ottobre 1933-XI, n. 1598, 12 luglio 1934-XII, n. 1290, nonché delle successive
disposizioni modificative ed integrative.
Ordiniamo con la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 giugno 1940-XVIII