Legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3
Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1993, n. 256
Modifica dell'art. 68 della Costituzione.
Preambolo omesso
Articolo 1
1. L'art. 68 della
Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art.
68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del
Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né
può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto
in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di
condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza".