Regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598
(Gazzetta
Ufficiale dell'11 dicembre 1933, n. 285)
Disciplina degli Enti di assicurazione e di capitalizzazione.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge
29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e
successive modificazioni;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme integrative di
quelle concernenti le operazioni di assicurazione, di capitalizzazione e di
gestione fiduciaria, ai fini della disciplina degli enti non ancora soggetti
alla vigilanza governativa;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato,
Ministro Segretario di Stato per le corporazioni , di concerto con i Ministri
Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo
1
Sono soggetti al
presente decreto gli enti, comunque denominati e costituiti, che abbiano per
oggetto l'assicurazione di capitali o rendite sulla vita dei propri soci o
associati, ovvero operazioni di capitalizzazione, nonché gli enti di gestione
fiduciaria.
Articolo
2
Gli enti che assumano
l'obbligo di corrispondere capitali o rendite, in corrispettivo dei contributi
riscossi, con convenzione relativa alla durata della vita dei propri iscritti,
dovranno, per iniziare le operazioni, essere autorizzati con decreto del
Ministro per l'industria ed il commercio. Ad essi, anche se istituiti con leggi
speciali, sono applicabili le disposizioni, che disciplinano l'esercizio delle
assicurazioni sulla vita, del R. decreto-legge 29 aprile 1923,
n. 966,
convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni, e
del regolamento 4 gennaio 1925, n. 63; peraltro nel limite di L. 5000 di capitale o L.
800 di rendita annua gli enti predetti non saranno tenuti a procedere alla
cessione, all'Istituto nazionale delle assicurazioni, della quota parte dei
rischi di cui all'art. 24 del citato R.
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966. (Comma così modificato dall'art. 9 della legge 11 aprile 1955, n. 294)
Articolo
3
Gli enti che abbiano
per scopo il pagamento di capitali o rendite a mezzo di assicurazioni
collettive sulla vita dei propri iscritti o di contratti di capitalizzazione,
da stipularsi con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o con le Compagnie
di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione operanti a norma del R.
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, non sono soggetti alle prescrizioni richiamate nel
precedente articolo.
L'esonero di cui al precedente comma è dichiarato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio. (Comma aggiunto dall'art. 9 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Articolo
4
Gli enti i quali abbiano
per oggetto di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare
titoli che importino detto diritto, in corrispettivo del versamento di somme o
contributi o del trasferimento di altre attività, sono soggetti alle norme che
disciplinano le società di capitalizzazione o di risparmio contenute nel R.
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e
successive modificazioni, e nel regolamento approvato con R.
decreto 4 gennaio 1925, n. 63. Le imprese predette non potranno ottenere
l'autorizzazione ad esercitare se, oltre ad adempiere alle altre disposizioni
di legge, non dimostrino di possedere, se si tratti di società, un capitale non
inferiore a L. 5.000.000 di cui almeno la metà versata, oppure, se non si
tratti di società, un fondo di garanzia non inferiore alle predette somme.
La cauzione che gli enti indicati nel comma precedente debbono vincolare a garanzia delle loro operazioni, non può in nessun caso essere inferiore alla somma di L. 500.000.
Articolo
5
I crediti per
operazioni di capitalizzazione godono il privilegio di cui al n. 6 dell'art. 1958 del codice civile su tutte le attività
mobiliari vincolate, a norma delle disposizioni del R.
decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, a copertura delle riserve tecniche costituite a garanzia
delle predette operazioni, dagli enti di cui al precedente art. 4.
Articolo
6
Gli enti, comunque
denominati e costituiti, che abbiano per oggetto la gestione fiduciaria di beni
conferiti da terzi, corrispondono utili sulla gestione, sono soggetti alle
disposizioni dell'art. 4, eccezione fatta per quelle relative alle riserve tecniche, e
dovranno possedere un capitale o un fondo in garanzia non inferiore a L.
1.000.000 versato.
Il capitale o il fondo di garanzia e le riserve patrimoniali debbono essere costituite ai sensi dell'art. 28 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, ovvero:
a) da anticipazioni
garantite da delegazioni a riscuotere somme di denaro dallo Stato od altri enti
pubblici;
b) da anticipazioni su pegno di titoli di Stato o garantiti dallo Stato o di
cartelle fondiarie ed obbligazioni a queste assimilate o parificate;
c) da usufrutti e nude proprietà;
d) da obbligazioni ed azioni di enti similari o di credito, nel limite del 10
per cento del capitale.
Gli enti di cui al presente articolo potranno ottenere l'autorizzazione a corrispondere per tutte le loro operazioni un interesse anziché una quota di utili. Essi saranno in tal caso soggetti alle disposizioni dell'art. 4.
Con decreto di autorizzazione saranno approvati i tipi dei titoli alla cui emissione intendano eventualmente di procedere gli enti indicati nel presente articolo, nonché nell'art. 4.
Articolo
7
Le società ed
associazioni che abbiano per oggetto l'assistenza degli assicurati, nei
confronti delle imprese di assicurazione rette dal R. decreto-legge 29 aprile
1923, n. 966,
potranno svolgere tale attività solo nei riguardi della esecuzione dei
contratti di assicurazione contro i danni; esse devono ottenere l'assenso del
Ministro per le corporazioni, il quale ha facoltà di subordinare tale assenso
al conferimento di un capitale o di un fondo di garanzia non inferiore a L.
500.000.
Gli enti medesimi devono preventivamente sottoporre al Ministero le condizioni generali che regolano i loro rapporti con gli assicurati e non potranno esercitare in alcuna forma, né direttamente né indirettamente, la mediazione per la stipulazione dei contratti di assicurazione; essi sono soggetti alla vigilanza governativa a termini del titolo V del predetto decreto e delle relative norme regolamentari.
Articolo
8
I bilanci delle
aziende soggette alle disposizioni del presente decreto dovranno essere redatti
in conformità dei modelli che saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta
del Ministro per le corporazioni e dovranno essere presentati, entro il termine
di giorni quindici dall'approvazione, al Ministero delle corporazioni, Servizio
di vigilanza sulle assicurazioni e le capitalizzazioni, per la loro
pubblicazione su appositi fascicoli della parte II-A del Bollettino ufficiale
delle società per azioni.
Articolo
9
Il contributo di
vigilanza che dagli enti di cui al presente decreto, salva la eccezione di cui
all'art.
3, è dovuto a
norma dell'art. 40 del R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n.
3184, e dell'art.
120 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, sarà fissato in misura non superiore al mezzo per mille
dei premi, contributi e conferimenti annui, tenendo conto delle spese all'uopo
sostenute per il funzionamento del Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e
le capitalizzazioni.
Articolo
10
Le disposizioni
richiamate nei precedenti articoli sulla costituzione e copertura delle riserve
matematiche potranno essere estese, mediante Regio decreto da emanarsi su
proposta del Ministro per le corporazioni di concerto coi Ministri per la
grazia e giustizia e per le finanze, e salvo il disposto di cui all'art. 3, alle gestioni di enti
parastatali e privati, pel conseguimento, a favore del proprio personale, degli
scopi contemplati negli articoli 2 e 4 qualora abbiano riserve di notevole entità o non provvedano alla loro
regolare copertura con attività situate nel regno.
Articolo
11
Le disposizioni
del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e del presente Regio decreto non
si applicano alle Amministrazioni pubbliche, agli enti di previdenza
amministrati per legge, alla Cassa depositi e prestiti ed agli enti di cui ai
comma a), b), g) dell'art. 2 del citato decreto-legge, nonché agli enti e società di
mutuo soccorso che provvedano al pagamento a favore degli iscritti di capitali
non superiori a L. 2000 o di rendite non maggiori a L. 400 annue. Restano
abrogate le altre disposizioni derogative contenute nello stesso
art. 2.
Le disposizioni del presente decreto non concernono le Casse di risparmio, i Monti di pietà, nonché le società ed altri enti esercenti il credito e ditte bancarie in genere soggetti alle disposizioni sulla tutela del risparmio di cui ai Regi decreti-legge 7 settembre e 6 novembre 1925, nn. 1411 e 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1188, ed in genere alle disposizioni delle altre leggi e decreti vigenti in materia di disciplina del credito e del risparmio.
Le disposizioni del presente decreto non concernono altresì gli enti assistenziali istituiti in applicazione della dichiarazione XXVIII della Carta del lavoro, ai sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dei contratti collettivi di lavoro o di norme emanate dalle Corporazioni, ovvero istituiti dalle associazioni di pubblici impiegati di cui all'art. 92 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, i quali enti tutti integrino la loro attività assistenziale o mediante corresponsioni facoltative, a favore dei propri iscritti o loro aventi causa, di somme che a norma delle disposizioni statutarie siano di importo non ragguagliato a misure prestabilite, e possano essere concesse annualmente solo nei limiti delle disponibilità di bilancio, ovvero mediante corresponsioni di somme ragguagliate ad importi prefissati senza convenzione relativa alla durata della vita umana coi limiti di corresponsione e le modalità di ordinamento tecnico che saranno stabiliti con decreto Reale su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, salva sempre la norma contenuta nel precedente art. 3.
Articolo
12 - Disposizioni
transitorie
Gli enti di cui al presente decreto, comunque autorizzati o riconosciuti,
ed in esercizio alla data di pubblicazione del presente decreto, debbono, entro
il 31 dicembre 1933, denunciare il loro esercizio al Ministero delle
corporazioni, Servizio di vigilanza sulle assicurazioni e capitalizzazioni,
conformandosi alle norme contenute nei precedenti articoli, per quanto si
riferisce alla copertura delle riserve tecniche ed alla vigilanza governativa;
essi potranno essere esonerati dall'adempimento delle disposizioni relative ai
minimi di capitale o fondo di garanzia e della riserva tecnica; per detti enti
i limiti di capitali e rendita di cui al precedente art. 2 sarà determinata con decreto del
Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze.
Alla domanda degli enti di cui agli articoli 2 e 4 dovrà essere unito il bilancio tecnico in pareggio; in caso di disavanzo dovrà procedersi, nei modi di legge, al reintegro delle riserve o alle necessarie modifiche delle disposizioni statutarie e regolamentari.
In tutti i casi nei quali gli enti non abbiano ottemperato alle disposizioni dei precedenti comma, si procederà alla loro liquidazione coatta, in conformità delle disposizioni richiamate nel presente decreto.
Restano immutate le vigenti norme di legge riferentisi all'esercizio della vigilanza sugli enti aventi gli scopi indicati nell'art. 2, che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, siano stati istituiti con legge, in forza della quale assolvono agli impegni nei riguardi dei propri soci mediante contribuzioni speciali fissate dalle leggi medesime.
Peraltro, nei riguardi dell'ordinamento attuariale degli enti di cui al precedente comma, le competenti autorità governative adotteranno gli opportuni provvedimenti, di concerto con il Ministro per le corporazioni.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI