Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966
(Gazzetta
Ufficiale del 14 maggio 1923, n. 112)
concernente l'esercizio delle assicurazioni private.
Sommario
Il sommario è del
redattore
TITOLO I -
Disposizioni preliminari
Articolo 1 - 3
TITOLO II -
Assicurazioni sulla durata della vita umana
Capitolo I - Disposizioni generali
Articolo 4 - 5
Capitolo II - Dell'Istituto nazionale delle
assicurazioni
Articolo 6 - 17
Capitolo III - Esercizio delle assicurazioni sulla
durata della vita umana da parte di imprese private
Articolo 18 - 30
TITOLO III
- Assicurazioni contro i danni
Articolo 31 - 35
TITOLO IV -
Bilancio delle imprese private
Articolo 36 - 41
TITOLO V -
Vigilanza governativa sulle imprese private
Articolo 42 - 45
TITOLO VI -
Liquidazione e fallimento delle imprese
Articolo 46 - 53
TITOLO VII
- Disposizioni generali e penali
Articolo 54 - 63
TITOLO VIII
- Disposizioni transitorie e finali
Articolo 64 - 70
VITTORIO EMANUELE III
Per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 4 aprile 1912, n. 305, che reca provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di un Istituto nazionale di assicurazione;
Visto l decreto-legge 16 novembre 1922, n. 1639, che proroga le disposizioni dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305, contenente provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
Visto il decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115, sull'esercizio delle assicurazioni e delle riassicurazioni;
Visto il decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1737, concernente la partecipazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni a un Ente industriale, con sede in Roma, che si costituisca per l'esercizio della riassicurazione e per la gestione di rami assicurativi di interesse pubblico;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che converte in legge il decreto Luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e il R. decreto 2 settembre 1919, n. 1761, concernenti norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quelle sui danni;
Ritenuta l'urgenza di stabilire le norme per l'esercizio dell'assicurazione sulla durata della vita umana, e considerata l'opportunità di coordinare e riunire in unico testo le disposizioni relative all'esercizio di ogni forma di assicurazione;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno, col Ministro della giustizia e degli affari di culto, e col Ministro delle finanze;
abbiamo decretato e decretiamo:
TITOLO I
Disposizioni
preliminari
Articolo 1
Sono soggette al
presente decreto tutte le imprese nazionali ed estere, comunque costituite, che
esercitino:
a) l'industria delle assicurazioni
in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma;
b) l'industria delle riassicurazioni.
E' altresì soggetto al presente decreto l'Istituto nazionale delle assicurazioni costituito a norma della legge 4 aprile 1912, n. 305.
Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente decreto le assicurazioni stipulate nel Regno da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere debbono dalle imprese stesse essere comprese nel portafoglio italiano.
Debbono, altresì, essere comprese nel portafoglio italiano, le assicurazioni stipulate all'estero dalle imprese di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel Regno.
Articolo 2
Le disposizioni
del presente decreto non si applicano:
a) alla Cassa nazionale di assicurazione
per gli infortuni degli operai sul lavoro ed alla Cassa nazionale delle
assicurazioni sociali;
b) ai Sindacati, alle Casse consorziali e private e ad ogni altra impresa
autorizzati ad operare a norma delle leggi sull'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro;
c) agli Istituti di previdenza destinati per legge a provvedere a trattamenti
di quiescenza o di pensione;
d) alle Casse di previdenza riconosciute per decreto Reale;
e) alle Società di mutuo soccorso, non aventi scopo di speculazione, che
assicurino ai loro soci un capitale non superiore alle lire mille o una rendita
non superiore alle lire 400 annue;
f) alle Amministrazioni pubbliche e alle aziende private, in quanto provvedano
direttamente al trattamento di quiescenza o di pensione o ai sudditi in caso di
morte per il loro personale;
g) alle Associazioni agrarie di mutua assicurazione costituite a norma della legge 7 luglio 1907, n. 526, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759;
h) alle Società od Enti per i quali l'eccezione fosse disposta da legge
speciale.
Articolo 3
Alle Società in
nome collettivo, in accomandita o a garanzia limitata, ed alle persone singole
è vietato l'esercizio delle assicurazioni, salvo i contratti vitalizi stipulati
a norma degli articoli 1789 e seguenti del Codice civile.
Sono altresì vietate nel Regno le operazioni di assicurazione sulla vita a premio naturale, le associazioni tontinarie o di ripartizione.
È vietata la costituzione nel Regno di imprese che si propongano di esercitare l’assicurazione esclusivamente all’estero (Comma aggiunto dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
TITOLO II
Assicurazioni
sulla durata della vita umana
CAPITOLO I
Disposizioni
generali
Articolo 4
Le assicurazioni
sulla durata della vita umana sono esercitate dall'Istituto nazionale delle
assicurazioni istituito a norma della legge 4
aprile 1912, n. 305, e dalle Imprese nazionali ed estere autorizzate
secondo le disposizioni del presente decreto.
Articolo 5
Le somme dovute
agli aventi diritto per effetto di contratti di assicurazione sulla vita non
possono essere assoggettate a pignoramento o sequestro, salvo le disposizioni
dell'articolo 453 del Codice di commercio.
CAPITOLO II
Dell'Istituto
nazionale delle assicurazioni
Articolo 6
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, con sede in Roma, esercita le assicurazioni
sulla durata della vita umana in tutte le loro possibili forme, all'interno e
all'estero.
Le polizze di assicurazione emesse dall'Istituto nazionale sono garantite dallo Stato.
L'Istituto nazionale ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero per l'industria e commercio e del Ministero delle finanze.
L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato da uno statuto organico, da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio di Stato.
Articolo 7
Il Consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è costituito con decreto Reale
promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei
ministri.
Parimenti con decreto Reale si provvede alla nomina del presidente e del vicepresidente che sono scelti fra i consiglieri. Al presidente spetta la rappresentanza dell’Istituto. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 1218 del 1931)
Del Consiglio di amministrazione fanno parte:
a) come membro di diritto, il
direttore generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;
b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri per l'Industria e commercio,
delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e per l'agricoltura;
c) nove membri, di cui uno in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista e
gli altri scelti tra persone che abbiano dato prova di speciale competenza
tecnica ed amministrativa. (Comma così sostituito da ultimo dall'art. 1 della legge 761 del 1940)
I componenti delle categorie b) e c) durano in carica quattro esercizi compreso quello in corso all'atto della nomina.
Allo scadere di ogni quadriennio cessano dalle funzioni anche quei membri che fossero stati nominati nel corso del quadriennio stesso.
Nessun funzionario dell'Amministrazione dello Stato può fare parte del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in applicazione del precedente alinea c) ad eccezione dei consiglieri di Stato e della Corte dei conti, degli insegnanti di Istituti superiori e medi di istruzione e dei magistrati. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 1218 del 1931)
I componenti il Consiglio di amministrazione sono retribuiti con medaglie di presenza alle adunanze e con partecipazione agli utili dell'azienda.
In seno al Consiglio di amministrazione potrà essere nominato un Comitato permanente.
Le attribuzioni del Comitato permanente e le norme per il suo funzionamento e per la durata in carica dei suoi membri saranno determinate dallo statuto.
Articolo 8
Il Consiglio di amministrazione
delibera:
1° sulle proposte di modifica
dello statuto;
2° sulla istituzione di sedi, uffici ed agenzie;
3° sugli schemi di tariffe dei premi per le singole forme di assicurazione e
sui relativi tipi di polizze;
4° sulle proposte di contratti collettivi di assicurazione;
5° sulla cessione di portafogli di assicurazione, sui trattati di
riassicurazione e su altri eventuali accordi con imprese di assicurazione;
6° sui regolamenti interni di amministrazione e sui capitolati delle agenzie;
7° sulla gestione e l'impiego dei fondi;
8° sulle eventuali norme per la partecipazione agli utili degli assicurati e di
Enti produttori;
9° sugli accantonamenti per la riserva matematica e per le riserve di garanzia;
10° sui bilanci;
11° sulla ripartizione della compartecipazione del personale agli utili netti;
12° su tutti gli atti che eccedano l'ordinaria amministrazione o che abbiano
una particolare importanza per l'azienda.
Il Consiglio di amministrazione determina le competenze del presidente e del direttore generale, nomina e rimuove il personale e stabilisce le condizioni dei relativi contratti di impiego. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Le deliberazioni di cui ai nn. 1 e 3 sono approvate con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Articolo 9
Il direttore
generale dell'Istituto nazionale delle assicurazioni è nominato con decreto
Reale, promosso dal Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio
dei ministri.
Il direttore generale esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dirige i servizi tecnici e amministrativi, firma tutti gli atti, contratti e documenti inerenti alla gestione dell’Istituto. (Comma così sostituito dall’art. 1 del RDL 1218 del 1931)
Il direttore generale non può essere rimosso né sospeso dall'ufficio altrimenti che con decreto Reale su proposta del Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri.
Articolo
10
L'Istituto ha
impiegati amministrativi e tecnici oltre agli incaricati della produzione.
I rapporti tra l'Istituto e gli impiegati sono regolati da contratti di impiego privato.
Articolo
11
Il personale
produttore è retribuito normalmente con provvigioni proporzionate al numero e
all'entità degli affari per mezzo di essi conclusi.
Possono procurare affari all'Istituto i titolari degli uffici postali delle categorie designate dal Ministro delle poste e telegrafi, i notai, i segretari ed impiegati comunali e le altre persone ed Enti autorizzati dal Consiglio di amministrazione.
Il servizio di riscossione dei premi e il pagamento delle indennità derivanti da contratti di assicurazione, oltre che dagli organi dell'Istituto o da Istituti bancari, potrà essere fatto da uffici postali da designarsi d'accordo tra i Ministri per l'industria e commercio e delle poste e dei telegrafi.
Le norme per la gestione di tale servizio saranno stabilite dal regolamento.
Articolo
12
Le funzioni di
sindaci dell'Istituto nazionale delle assicurazioni sono esercitate da un Collegio,
nominato annualmente con decreto Reale su proposta dei Ministri per l'industria
e commercio e delle finanze, costituito da un consigliere della corte dei conti
designato dal presidente della Corte e da due funzionari dello Stato designati
uno dal Ministro delle finanze e l'altro da quello per l'industria e commercio.
(Comma così modificato dall’art. 1 del RDL
440 del 1925)
Gli stessi Ministri e il presidente della Corte dei conti indicheranno rispettivamente i sindaci supplenti che saranno nominati nello stesso decreto costitutivo del Collegio. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Col decreto Reale di nomina si stabilirà il modo e la misura della retribuzione dei sindaci.
I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno gli obblighi di cui all'articolo 184 del Codice di commercio.
Articolo
13
Le riserve
matematiche ed ogni altra disponibilità patrimoniale dell'Istituto nazionale
delle assicurazioni saranno investite con divieto di qualsiasi altro impiego
nei modi seguenti:
1° in titoli emessi o garantiti
dallo Stato italiano;
2° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito
fondiario in Italia o nelle colonie;
3° in anticipazioni su pegno o in riporto dei titoli di cui ai nn. 1 e 2 del
presente articolo;
4° in acquisto mediante cessione o surrogazione di annualità dovute dallo Stato
italiano;
5° in azioni della Banca d'Italia, dell'Istituto italiano di credito fondiario
e delle Ferrovie Reali Sarde;
6° in mutui sopra proprie polizze di assicurazione, nei limiti del
corrispondente valore di riscatto;
7° in beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie purché liberi da ipoteche;
8° in mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili situati nel Regno o
nelle Colonie, per somma che non ecceda la metà del valore degli immobili
stessi debitamente accertato e in mutui, debitamente garantiti, per
incoraggiare le costruzioni, edilizie, urbane o rurali;
9° in mutui a Provincie, a Comuni e a loro consorzi, ai consorzi di bonifica,
di irrigazione e per le opere idrauliche con le stesse garanzie stabilite per
la Cassa dei depositi e prestiti, o in partecipazioni al capitale costitutivo
di Enti pubblici, previa autorizzazione di ministri delle finanze e per
l'industria e commercio; (Numero così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
10° in titoli emessi o garantiti da Stati esteri fino all'ammontare delle
riserve dei contratti stipulati nelle corrispondenti valute o di ogni altra
riserva prescritta per l'esercizio all'estero;
11° in partecipazione ad imprese assicurative nazionali ed estere di qualsiasi
natura, sulla vita e contro i danni, in misura non superiore al 5 per cento delle
riserve e dei fondi patrimoniali. Questi impieghi dovranno essere integralmente
ammortizzati entro il periodo che sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione;
(Numero così modificato dall’art. 1 del RDL
440 del 1925)
12° in sovvenzioni agli impiegati ed operai dello Stato e di Enti pubblici,
contro garanzia della cessione di una quota parte degli emolumenti ad essi
dovuti autorizzata dalle leggi vigenti;
13° in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, Istituti di
credito e Casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento
delle riserve;
14° in altri modi di impiego autorizzati dal Ministro delle finanze di concerto
col Ministro per l'industria e commercio.
Gli amministratori, il cui voto motivato contrario non risulti dalle relative deliberazioni, sono collettivamente e solidalmente responsabili di qualsiasi investimento od impiego di fondi fatto in deroga alle norme del presente articolo.
Articolo
14
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni è tenuto a compilare annualmente il proprio
bilancio nella forma che sarà stabilita con decreto del Ministro per
l'industria ed il commercio. L'Istituto è tenuto ad applicare, per la
valutazione delle attività destinate a copertura delle riserve matematiche, i
criteri stabiliti in virtù dell'art. 28, quarto comma, del presente
decreto-legge per le imprese private di assicurazione sulla vita, nonché le
altre norme che disciplinano le valutazioni stabilite per le società ed enti
soggetti a bilancio. (Comma così sostituito dall'art. 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Detto bilancio, con la relazione del Consiglio di amministrazione e con quella dei sindaci, sarà comunicato al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio.
Ogni quinquennio l'Istituto compilerà una relazione tecnico-statistica che sarà parimenti comunicata al Parlamento dal Ministro per l'industria e il commercio.
Articolo
15
Dagli utili
annuali dell'Istituto nazionale si preleveranno:
a) una quota non inferiore al 10
per cento per la riserva ordinaria:
b) la quota destinata alla riserva di garanzia prevista dallo statuto.
Della parte rimanente, il 4,50 per cento sarà così ripartito:
a) il 0,75 per cento del Consiglio
di amministrazione, nelle proporzioni che saranno stabilite dallo stesso
Consiglio;
b) il 3,75 per cento al personale amministrativo e tecnico, nelle proporzioni e
con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.
Degli utili residuali una metà potrà eventualmente essere devoluta ai sensi dell'Articolo 8 a titolo di partecipazione agli assicurati diretti, nonché alle singole compagnie private per la parte dei rischi da esse ceduta a mente del successivo articolo 24, l'altra metà sarà versata al Tesoro dello Stato. (Articolo così sostituito dall'art. 1 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761)
Articolo
16
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, su richiesta delle imprese nazionali od estere
ha facoltà di accertare la cessione dei portafogli delle imprese richiedenti,
alle condizioni che saranno fissate dal Consiglio d'amministrazione.
Per effetto della cessione di cui sopra l'Istituto nazionale delle assicurazioni rimane sostituito alla impresa assicuratrice cedente negli obblighi e nei diritti verso ciascuno degli assicurati, in conformità dei patti e delle condizioni risultanti dalle rispettive polizze contrattuali.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni potrà trasformare le aliquote di partecipazione degli assicurati agli utili delle singole imprese in corrispondenti riduzioni dei premi cui gli assicurati sono obbligati in virtù dei contratti ceduti all'Istituto nazionale.
Articolo
17
Chiunque,
nell'adempimento delle proprie attribuzioni presso l'Istituto nazionale, venga
a conoscenza delle trattative e dei rapporti fra l'Istituto stesso e le imprese
di assicurazione ed i privati, deve serbare il segreto su tutto quanto è a sua
conoscenza, sotto le comminatorie di legge.
E' in ogni caso vietato ai pubblici funzionari ed al personale dell'Istituto di tutte le categorie di comunicare anche agli agenti delle imposte notizie e dati comunque riferentisi a contratti fra l'Istituto nazionale e le imprese di assicurazione ed i privati.
CAPITOLO III
Esercizio delle
assicurazioni sulla durata della vita umana da parte di imprese private
Articolo
18
Le imprese
nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni o delle
riassicurazioni sulla durata della vita umana, le imprese estere che intendono
esercitare nel Regno l'industria delle assicurazioni sulla vita e quelle che,
per l'esercizio della riassicurazioni nell'anzidetto ramo, intendono istituire
nel Regno la legale rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente
autorizzate.
L'autorizzazione è concessa mediante decreto del Ministro per l'industria e commercio, da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale del Regno.
L'autorizzazione suddetta è soggetta alla tassa di concessione governativa stabilita dal decreto Reale 24 novembre 1919, n. 2163, per le autorizzazioni date dal Ministro delle finanze a norma del decreto Reale 4 settembre 1919, n. 1620.
Articolo
19
Per ottenere
l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana
le imprese nazionali devono presentare al Ministero per l'industria e commercio
la relativa domanda e fornire:
1° la prova di essere legalmente costituite e di possedere, se si tratta di Società anonima, anche a forma Cooperativa, capitale azionario non inferiore a lire dieci milioni, di cui almeno cinque interamente versati, oppure, se si tratta di Associazioni di mutua assicurazione, un fondo di garanzia non inferiore alla predetta somma.
Tuttavia, per le Imprese che già esercitarono nel Regno le assicurazioni sulla vita prima dell'entrata in vigore della legge 4 aprile 1912, n. 305, e cedettero il loro portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, è in facoltà del Governo di concedere, con opportune cautele, l'autorizzazione indipendentemente dall'integrale adempimento della condizione predetta;
2° la prova di aver depositato presso la Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione, la somma di lire due milioni in numerario o in titoli di Stato.
Il deposito sarà restituito in caso di rifiuto dell'autorizzazione;
3° i dati costituenti le basi tecniche, cioè le tavole di mortalità e di invalidità ed il saggio di interesse, da adottarsi per il calcolo dei premi e della riserva matematica;
4° una esposizione dei metodi attuariali adottati per il calcolo dei premi puri, dei caricamenti e delle riserve matematiche;
5° le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;
6° le condizioni generali di assicurazione per le varie specie di contratti.
Le dette condizioni devono contenere anche le norme relative alle riduzioni ed ai riscatti.
Le Imprese nazionali che intendono esercitare la riassicurazione nel ramo vita, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di essere legalmente costituite.
Articolo
20
Le imprese estere
di assicurazione sulla vita per ottenere la autorizzazione, oltre adempiere a
quanto è previsto dall'art. 19, debbono:
a) nominare con le forme
prescritte dall'articolo 230 del Codice di commercio,
un rappresentante generale nel Regno, che sia cittadino italiano e domiciliato
in Italia, riconoscendogli espressamente le facoltà di rappresentare l'impresa
in giudizio e davanti a tutte le autorità del Regno, di stipulare firmare i
contratti e gli altri documenti relativi alle assicurazioni fatte nel Regno, di
compiere le operazioni necessarie per la costituzione e il vincolo dei depositi
cauzionali prescritti dal presente decreto;
b) comprovare che esercitano regolarmente l'assicurazione sulla vita nel
proprio paese d'origine d almeno dieci anni;
c) fornire ogni altro documento richiesto dal Ministero per l'industria e
commercio.
Le condizioni generali e particolari dei contratti di assicurazione e tutte le appendice devono esser redatte in lingua italiana.
Le imprese estere che, per l'esercizio delle riassicurazioni nel ramo vita, intendono istituire nel Regno una rappresentanza, per ottenere la relativa autorizzazione debbono fornire la prova di avere adempiuto alle formalità di cui all'articolo 230 del Codice di commercio.
L'autorizzazione alle imprese estere non sarà concessa se nel rispettivo paese di origine le imprese italiane non sono ammesse ad operare a parità di trattamento con le imprese nazionali.
Il Ministero dell'industria e del commercio stabilirà, quando ne sia il caso, quelle speciali condizioni per l'ammissione e la prosecuzione dell'esercizio di imprese estere che l'applicazione del principio di parità di trattamento o di reciprocità rendesse necessarie. Tali misure non si applicheranno quando in favore delle compagnie italiane operanti nel Paese estero venisse, da quelle autorità, mantenuto l'esercizio delle assicurazioni in parità di trattamento con le imprese nazionali. (Comma così sostituito dall'art. 7 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Articolo
21
Col decreto di autorizzazione
di cui all'art. 18 il Ministero per l'industria e
commercio approva anche le tariffe e le condizioni di polizza prodotte dalle
imprese.
Articolo
22
Le modificazioni
degli atti e dei dati presentati al Ministero per l'industria e il commercio, a
termine degli articoli 19 e 20,
devono esser approvate dal Ministero stesso. Esse non hanno effetto che dalla
data del decreto di approvazione.
Articolo
23
Le imprese di assicurazione,
nazionali ed estere, che abbiano ottenuto l'autorizzazione ad operare nel
Regno, devono costituire e vincolare nei modi stabiliti negli articoli
27 e 28:
a) una cauzione di lire
cinquecento mila a garanzia delle operazioni da compiersi nel Regno;
b) un fondo iniziale di lire un milione e cinquecento mila computabile nella
riserva matematica.
Esse potranno a questo scopo valersi del deposito effettuato a termine dell'art. 19.
Articolo
24
Le imprese
nazionali ed estere che esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata della
vita umana ai sensi del presente decreto sono obbligate a cedere all'Istituto
nazionale delle assicurazioni una quota parte di ciascun rischio assunto per le
operazioni che costituiscono il portafoglio italiano.
La quota predetta è del 40 per cento per i rischi assunti nei primi dieci anni dall'autorizzazione all'esercizio nel Regno del ramo vita a norma del presente decreto e, rispettivamente, del 30 nel secondo decennio, del 20 nel terzo decennio e del 10 in seguito.
Per le imprese che attualmente già operano e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto nazionale delle assicurazioni, il computo dei decenni si riporta alla data del 1° aprile 1913.
Le quote cedute sono garantite dallo Stato.
Le imprese debbono comunicare integralmente tutti i contratti stipulati nel Regno all'Istituto, entro trenta giorni dal perfezionamento dei contratti stessi.
La cessione sarà fatta verso una corrispondente aliquota del premio risultante dalla polizza di assicurazione, depurato della quota parte di spese di acquisizione, in misura non superiore all'80 per cento del premio del primo anno, col limite massimo del 4 per cento del capitale assicurato. (Comma così sostituito dall'art. 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Negli anni successivi al primo, l'aliquota del premio da corrispondere dalle imprese private all'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà decurtata delle spese di incasso, in misura pari all'8 per cento del premio annuo. (Comma così sostituito dall'art. 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Le imprese private sono autorizzate altresì a trattenere la metà della quota parte proporzionale degli aumenti tariffari che fossero applicati ai sensi dell'art. 21 del presente decreto; (Comma così sostituito dall'art. 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
L'Istituto nazionale sarà libero di non accettare la cessione di polizze corrispondenti a rischi assunti dalle imprese.
L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato a corrispondere alle singole imprese private, a decorrere dal 1° gennaio 1939-XVII, sulle quote dei rischi ad esso cedute, una partecipazione agli utili di bilancio pari alla quota che l'Istituto attribuisce ai propri assicurati, con l'obbligo da parte delle imprese di destinare tale provento all'assegnazione di una compartecipazione agli utili a favore dei propri assicurati per un importo globale non inferiore a quello ad esse corrisposto dall'Istituto nazionale allo stesso titolo, secondo un piano che ogni impresa è tenuta a sottoporre all'approvazione del Ministero delle corporazioni. (Capoverso aggiunto dall'art. 1.3 della legge 3 giugno 1940-XVIII, n. 761)
Le somme che l'Istituto nazionale deve versare alle imprese assicuratrici per i sinistri avvenuti o per le polizze maturate nonché le riserve matematiche inerenti alle quote cedute sono vincolate a favore degli assicurati e dei beneficiari delle polizze stesse.
Articolo
25
La riserva
destinata all'adempimento degli obblighi assunti con le operazioni di assicurazione
(riserva matematica) relative al portafoglio italiano, non potrà essere
inferiore a quella risultante prendendo a base le tavole di mortalità,
d'invalidità ed il saggio di interesse di cui all'art. 19.
Le imprese presenteranno al Ministero per l'industria e commercio almeno ogni tre anni:
1° il confronto fra la mortalità
prevenuta nelle tavole predette e quella realmente verificatasi;
2° il confronto fra il saggio di interesse predetto e quello realmente ricavato
dall'impiego delle riserve.
Nel caso di scarti fra questi elementi, così notevoli da giustificare fondati timori sulla sicurezza del funzionamento tecnico della impresa, il Ministero per l'industria ed il commercio invita l'impresa ad esporre le sue giustificazioni, salvo ulteriori provvedimenti.
Articolo
26
Le imprese di assicurazione
sulla durata della vita umana, nazionali ed estere, debbono possedere ne Regno
e vincolare a favore degli assicurati, le cui polizze fanno parte del
portafoglio italiano, le attività necessarie per coprire le riserve matematiche
inerenti a detto portafoglio e calcolate sulla base degli elementi di cui all'art. 25.
Lo stesso obbligo compete anche alle imprese che non assumono nuovi rischi ma si limitano a gestire il portafoglio precostituito.
Le disposizioni riflettenti i depositi prescritti dal Codice di commercio, sono abrogate. Lo svincolo degli attuali depositi sarà fato secondo le norme stabilite nel regolamento per l'esecuzione del Codice di commercio. Per i depositi attualmente esistenti cessa l'obbligo del reimpiego dei relativi interessi.
Articolo
27
Le riserve
matematiche di cui al precedente articolo debbono essere costituite con una o
più delle seguenti specie di attività:
1° titoli emessi o garantiti dallo
Stato italiano;
2° cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il credito
fondiario in Italia o nelle Colonie;
3° annualità dovute dallo Stato ed acquistate dalle imprese mediante cessione o
surrogazione;
4° beni immobili posti nel Regno o nelle Colonie, liberi da ipoteche;
5° mutui garantiti da prima ipoteca sopra beni immobili posti nel Regno o nelle
Colonie, per una somma che non ecceda la metà del valore degli immobili stessi
debitamente accertato;
6° mutui sopra proprie polizze di assicurazione sulla vita nei limiti del
corrispondente valore di riscatto;
7° depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti, o Casse di
risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 5 per cento delle riserve; (Numero
così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del
1925)
8° azioni della Banca d'Italia e dell'Istituto italiano di credito fondiario;
9° altri modi di impiego autorizzati dal Ministro per l'industria e il
commercio, di concerto col Ministro delle finanze.
A copertura delle dette riserve matematiche possono essere destinati:
a) le cauzioni prestate secondo il
Codice di commercio del 1865 per la parte relativa al ramo vita;
b) i depositi di cui all'articolo 145 del Codice di commercio ed all'art. 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.
Le riserve suddette debbono essere costituite senza deduzione delle quote cedute in riassicurazione, salvo quelle cedute all'Istituto nazionale delle assicurazioni e alla Unione italiana di riassicurazione costituita a mente dei decreti-legge 24 novembre 1921, n. 1737, e 17 ottobre 1922, n. 1442.
Articolo
28
I titoli indicati
nel precedente articolo, se al portatore, debbono essere depositati presso la
Cassa depositi e prestiti o presso un Istituto di emissione.
I medesimi titoli, ed in genere tutti i valori mobiliari, destinati a copertura delle riserve matematiche, debbono essere vincolati a favore degli assicurati le cui polizze fanno parte del portafoglio italiano, secondo le modalità che saranno fissate dal regolamento.
Sui beni immobili viene iscritta ipoteca in base a decreto del ministro per l'industria e il commercio. Per i mutui ipotecari il vincolo di cui al precedente comma, in base a decreto dello stesso Ministro, viene annotato, a termine dell'articolo 1994 del Codice civile, in margine all'iscrizione dell'ipoteca stabilita a garanzia dei mutui stessi. La liberazione della detta ipoteca e del detto vincolo sarà parimenti eseguita in base a decreto del Ministro per la industria e commercio. Le dette iscrizioni ed annotazioni sono esenti dalle tasse ipotecarie.
I criteri per la valutazione delle attività costituenti le riserve matematiche, i modi ed i termini di deposito, di vincolo di sostituzione e di svincolo di esse sono stabiliti nel regolamento.
I titoli di credito ammessi al deposito e non soggetti originariamente alla tassa di bollo, saranno accettati con esenzione dalla tassa stessa fino a quando rimangano vincolati presso la Cassa depositi e prestiti. Saranno parimenti esenti dalla tassa proporzionale di bollo le ricevute rilasciate dall'Istituto nazionale e dalle imprese in occasione del ritiro di titoli depositati alla predetta Cassa depositi e prestiti in esecuzione del presente decreto e degli artt. 145 del Codice di commercio e 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305.
Sui depositi dell'articolo 145 del Codice di commercio e dell'articolo 29 della legge 4 aprile 1912, n. 305 e sulle altre attività mobiliari costituenti le riserve matematiche vincolate in garanzia degli assicurati secondo le norme dei precedenti articoli, è stabilito il privilegio a favore della massa dei medesimi assicurati a termini del n. 6 dell'articolo 1958 del Codice civile.
Articolo
29
Le imprese
nazionali ed estere di assicurazione sulla vita devono prelevare annualmente
dagli utili netti derivanti dalle operazioni fatte nel Regno non meno del 10
per cento per formare il fondo di riserva ordinario di cui all'articolo 182 del Codice di commercio.
Tale prelevamento deve essere continuato fino a che sia raggiunto almeno il 5 per cento della riserva matematica. Se il fondo dopo costituito venga diminuito per qualsiasi ragione o se più non si trovi nella proporzione prescritta deve essere reintegrato o aumentato nel modo stesso.
Detto fondo di riserva deve essere investito in uno o più dei modi d'impiego indicati nell'art. 27.
Articolo
30
Le imprese che si
propongono di esercitare altre operazioni di assicurazione oltre a quelle di
assicurazione sulla vita, devono indicare nello statuto quale parte del
capitale e delle riserve sia destinata all'adempimento degli obblighi derivanti
dalle assicurazioni sulla vita e devono tenerne separata la gestione. Tali
capitali e riserve non possono essere inferiori agli importi stabiliti dagli art. 19 e 9. (Comma così modificato
dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Le attività relative alla gestione dell'assicurazione sulla vita non possono essere devolute a soddisfare obbligazioni di altra natura.
TITOLO III
Assicurazioni
contro i danni
Articolo
31
Le imprese
nazionali che intendono esercitare l'industria delle assicurazioni e delle
riassicurazioni contro i danni, le imprese estere che intendono esercitare nel Regno
l'industria delle assicurazioni contro i danni e quelle che, per l'esercizio
della riassicurazione negli anzidetti rami, intendono istituire nel regno una
rappresentanza, debbono essere a ciò preventivamente autorizzate nelle forme e
con le modalità stabilite ne precedente articolo 18.
Articolo
32
Per ottenere
l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni le imprese
debbono presentare al Ministero per l'industria e commercio la relativa domanda
e fornire, se nazionali la prova di essere legalmente costituite, se estere, di
aver legalmente istituito nel Regno la rappresentanza ai termini dell'articolo 230 del Codice di commercio.
Quest'ultima prova compete anche alle imprese estere che per l'esercizio delle riassicurazioni, intendono istituire nel Regno una rappresentanza.
Alle imprese estere sono applicabili i due ultimi comma del precedente art. 20. (Comma aggiunto dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Articolo
33
Le imprese,
nazionali ed estere, anche se a forma mutua o cooperativa, per potere
esercitare nel Regno le assicurazioni diverse da quelle sulla durata della vita
umana, debbono costituire e vincolare, a favore della massa degli assicurati
per contratti formanti il portafoglio italiano, una cauzione che viene
ragguagliata, a fine di ogni esercizio, al 35 per cento dei premi lordi
dell'esercizio scaduto, inerenti alle assicurazioni, stipulate nell'esercizio
stesso e anteriormente, dei rischi compresi nel portafoglio italiano a norma
dell'articolo 1. Nei casi di riduzione delle cauzioni
vincolate, il ministero delle corporazioni potrà disporre che l'eccedenza sia
destinata al pagamento degli indennizzi per sinistri rimasti da liquidare o non
ancora pagati. (Comma così modificato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934,
n. 1290)
La detta misura viene ridotta:
a) al 15 per cento per i rischi di breve durata secondo le norme e i criteri che saranno fissati dal regolamento; La riduzione non si applica ai rischi dei rami grandine e bestiame (Lettera così modificata dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290)
b) (Lettera abrogata dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290)
c) (Lettera abrogata dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290)
Le dette cauzioni non possono essere, in nessun caso, inferiori alla somma di lire centomila per le imprese nazionali che secondo lo statuto, possono esercitare un solo ramo di assicurazione e per le imprese estere che sono state autorizzate ad esercitare nel Regno un solo ramo di assicurazione: alla somma di lire duecentomila per le imprese nazionali ed estere che, statutariamente, possono esercitare o sono autorizzate ad esercitare più rami di assicurazione.
Le dette misure minime sono parimenti richieste alle imprese nazionali per potere, comunque, iniziare le operazioni di assicurazione e alle imprese estere per potere, comunque, iniziare le assicurazioni nel Regno.
Non sono soggette all'obbligo della costituzione di cauzione e Associazioni di mutua assicurazione e le Società cooperative le quali per disposizioni statutarie o anche solo di fatto operino in un solo Comune, purché i premi o contributi annui non siano superiori a lire trentamila per ogni ramo e nel complesso per tutti i rami esercitati a lire centomila. Se però i premi o contributi sono superiori a L. 30.000 ma non a L. 60.000 per ogni ramo e nel complesso per tutti i rami esercitati a L. 200.000 le cauzioni iniziali e minime di cui ai commi precedenti sono ridotte della metà. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Articolo 34
(Articolo
abrogato dall'art. 3 del Regio decreto-legge 12 luglio 1934,
n. 1290)
[Il Ministro per l'industria e il commercio può autorizzare eccezionalmente, e a periodi non maggiori di due anni, agenti o intermediari, di nazionalità italiana, a collocare in assicurazione rischi all'estero presso imprese speciali che non siano in grado, per la poro struttura, di istituire un legale rappresentante nel Regno.
Il decreto di autorizzazione per detti agenti o intermediari può stabilire altre condizioni e formalità oltre quelle richieste dal presente decreto, dal regolamento e dalle altre leggi vigenti.
Per esercitare la mediazione, le imprese o persone che vi sono state autorizzate debbono provvedere al deposito di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che è di volta in volta stabilita nel decreto di autorizzazione e, in ogni caso, non inferiore a lire centocinquantamila.
Il Ministero per l'industria e il commercio può richiedere al mediatore, in qualunque tempo ed a suo giudizio, una cauzione superiore a quella fissata nel decreto di autorizzazione in relazione all'entità delle operazioni ed alla specie dei rischi collocati nel medesimo.
Il mediatore, anche oltre la prestata cauzione, è responsabile dell'esecuzione del contratto dal momento in cui dichiara l'avvenuta copertura del rischio fino alla consegna all'assicurato della polizza di assicurazione. ]
Art.
34-bis
Alle imprese di assicurazioni
nazionali ed estere che debbono destinare i loro beni alla integrazione della
deficienza accertata nella copertura delle riserve matematiche e delle
cauzioni, il Ministero dell'industria e del commercio, potrà, su domanda,
prorogare per non più di trenta giorni il termine ordinario. Trascorso il
termine ordinario o quello prorogato senza che le imprese abbiano provveduto a
destinare loro beni alla integrazione delle riserve matematiche e delle cauzioni,
secondo le norme che regolano la copertura delle riserve e cauzioni, le imprese
inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato una somma pari al 2
per cento della deficienza.
Trascorso il termine di cui agli articoli 36 e 37 senza che sia stato presentato lo stato patrimoniale, con la situazione patrimoniale per le rappresentanze delle compagnie estere, i conti profitti e perdite, le tabelle tecniche ed i prospetti statistici allegati al bilancio, le imprese inadempienti sono tenute a versare all'Erario dello Stato la somma di lire ventimila.
L'inadempienza è accertata con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
E' fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni contemplate dal presente decreto. (Articolo aggiunto dall’art. 5 della Legge 294-1955)
Articolo
35
Per la
costituzione delle cauzioni di cui all'articolo 33, per il
deposito e vincolo delle attività costituenti le medesime cauzioni e quelle di
cui all'articolo 34 per il privilegio che su tali attività
compete alla massa degli assicurati, sono applicabili le disposizioni degli articoli 27 e 28 del presente decreto.
TITOLO IV
Bilancio delle
imprese private
Articolo
36
L'esercizio
sociale delle imprese private di assicurazione regolate dal presente decreto ha
inizio il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre di ogni anno.
In deroga all'art. 2364 del Codice civile, il
termine entro il quale dette imprese debbono approvare il loro bilancio è
fissato al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si riferisce il
bilancio stesso. Per le imprese che esercitano la riassicurazione detto termine
può essere protratto fino al 30 novembre, dal Ministero dell'industria e del
commercio su domanda delle società interessate.
Fermo restando il disposto dell'art. 11, secondo comma, della legge 8 giugno 1936, n. 1231, per il caso in cui la violazione della disposizione di cui al primo comma, il bilancio non venga chiuso entro il termine previsto dallo statuto, le società che abbiano ottenuto la proroga ai sensi del comma precedente e che non abbiano approvato il bilancio entro il termine prorogato, debbono in ogni caso presentare la dichiarazione, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, entro tre mesi dalla scadenza di questo termine.
Agli effetti della mancata o tardiva dichiarazione si considera iscritto provvisoriamente a ruolo il reddito definitivamente accertato o accertabile per il secondo esercizio anteriore a quello cui la tassazione definitiva si riferisce (Articolo così sostituito dall’art. 3 della legge 792-1950)
Articolo
37
Il bilancio,
compilato in conformità al modello stabilito con Regio decreto in esecuzione dell'articolo 177 del Codice di commercio, e gli altri
documenti indicati nell'articolo 180 dello stesso
Codice, debbono essere presentati al Ministero per l'industria e il
commercio nel termine di un mese dall'approvazione del bilancio.
Articolo
38
Le imprese estere
sono autorizzate a compilare il bilancio secondo le prescrizioni della legge
del loro paese. Devono però compilare annualmente un resoconto speciale per le
operazioni compiute in Italia in conformità del modello prescritto.
Articolo
39
I modelli di
bilancio preveduti dall'articolo 177 del Codice di
commercio saranno stabiliti con Regio decreto promosso dal Ministero per
l'industria e il commercio.
Le modificazioni andranno in vigore a partire dall'esercizio successivo a quello in cui sarà emanato il relativo decreto.
Articolo
40
Le imprese di assicurazione
e di riassicurazione nazionali ed estere, oltre i libri legali prescritti dal
Codice di commercio, debbono tenere i libri e i registri ausiliari che saranno
stabiliti nel regolamento agli effetti del controllo sul bilancio.
Presso le imprese nazionali di assicurazione sulla vita e presso la rappresentanza delle imprese estere che esercitano l'assicurazione medesima deve essere tenuta una contabilità speciale per le assicurazioni appartenenti al portafoglio italiano e tutto il materiale tecnico e statistico, relativo a queste assicurazioni, necessario ai fini del controllo prescritto dal presente decreto.
Articolo
41
Le imprese di assicurazione
e riassicurazione, nazionali ed estere, hanno l'obbligo di costituire la
riserva dei premi per i rischi diversi da quelli sulla vita umana che sono in corso
alla fine dell'esercizio iscrivendo nel bilancio l'importo delle frazioni di
premio di competenza degli esercizi successivi e l'ammontare delle annualità
dei premi pagati anticipatamente per gli anni futuri.
E' data facoltà di calcolare il riporto dei premi, quando esso non venga stabilito per ogni contratto secondo le rispettive scadenze, in misura media che, normalmente, non dovrà essere inferiore al 35 per cento dei premi relativi ai rischi assunti nell'esercizio. Per i rischi di breve durata, da determinarsi secondo i criteri che saranno fissati nel regolamento, la riserva non dovrà essere inferiore al 15 per cento dei premi.
A copertura dell'ammontare delle riserve premi per rischi in corso potranno essere destinati anche i valori mobiliari ed immobiliari vincolati a cauzione secondo l'articolo 35.
TITOLO V
Vigilanza
governativa sulle imprese private
Articolo
42
La vigilanza
sull'applicazione del presente decreto è demandata al Ministero per l'industria
e il commercio. Il contributo di vigilanza di cui all'articolo 42 del decreto- legge 21 aprile 1919,
numero 603, è dovuto anche dalle imprese di capitalizzazione e risparmio e
dai mediatori autorizzati a norma del presente decreto.
Le imprese sono tenute altresì a versare un contributo, in misura del 4 per cento di quello di cui al precedente comma, alle spese di redazione e pubblicazione dell'Annuario delle assicurazioni edito annualmente dal Ministero dell'industria e del commercio, Ispettorato assicurazioni private, e alle spese relative ai rapporti e comunicazioni ufficiali, alla organizzazione e partecipazione ai convegni, congressi e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni. (Comma aggiunto dall'art. 14 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Articolo
43
Il Ministero per
l'industria e il commercio ha facoltà di disporre ispezioni presso la sede o la
rappresentanza generale delle imprese, e dipendenti stabilimenti, agenzie,
uffici locali che comunque esercitino le operazioni di assicurazione, di
riassicurazione, o di mediazione, per controllare l'adempimento e l'osservanza
delle disposizioni stabilite in questo decreto, nel regolamento e nei decreti di
autorizzazione.
Ove consti che vi siano imprese, persone od Enti che esercitino in contravvenzione al presente decreto, il Ministero per l'industria e il commercio ha facoltà di accertare l'infrazione mediante verifica eseguita dai propri funzionari.
Le imprese e i loro amministratori, rappresentanti, direttori, agenti, debbono mettere a disposizione dei funzionari delegati alle ispezioni tutti i libri, registri e documenti e debbono fornire le notizie e i chiarimenti che saranno ad essi richiesti.
Le imprese nazionali ed estere di assicurazione, di riassicurazione o di mediazione sono obbligate a fornire al Ministero per l'industria e il commercio tutte quelle notizie e dati statistici che potranno essere richiesti dal medesimo Ministero.
Articolo
44
In caso di inosservanza
delle disposizioni del presente decreto, del regolamento e dei decreti di
autorizzazione o nel caso di irregolare funzionamento, il Ministero per
l'industria e il commercio può vietare alle imprese l'assunzione di nuovi
affari fino a che le medesime imprese non abbiano adempiuto alle disposizioni
accennate o non rimosso le irregolarità. (Comma così modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Il divieto di assunzione di nuovi affari, di cui al precedente comma, deve essere sempre disposto quando l'impresa sia in stato di irregolare funzionamento perché non ha disponibilità patrimoniali, risultanti dal bilancio della gestione italiana, atte a coprire le cauzioni, le riserve matematiche, le riserve premi e sinistri dei rami danni. (Comma aggiunto dall'art. 8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
Articolo
45
Nel caso di
persistente inosservanza delle disposizioni del presente decreto e del
regolamento e nel caso di esercizio in contravvenzione alle norme del decreto e
del regolamento medesimo, il Ministero per l'industria e il commercio ha
facoltà di porre in liquidazione le imprese inadempienti. (Comma così
modificato dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Per lo svolgimento della liquidazione si applicano analogicamente in quanto possibile, le disposizioni del seguente titolo VI.
TITOLO VI
Liquidazione e
fallimento delle imprese
Articolo
46
Le imprese nazionali
di assicurazione sulla vita, anche se esercitano l'assicurazione contro i
danni, qualora non abbiano attività sufficienti a coprire le riserve
matematiche, e le rappresentanze delle Imprese estere quando le attività
esistenti nel Regno non siano sufficienti a coprire le riserve matematiche dei
contratti stipulati nel Regno, sono messe in liquidazione secondo le norme
contenute nei successivi articoli.
Articolo
47
Il Ministero per
l'industria e il commercio, accertata la deficienza di attività secondo le
norme che saranno stabilite nel regolamento, inviterà l'Impresa a reintegrare
la deficienza stessa entro un mese, trascorso il quale, senza che la
reintegrazione abbia avuto luogo, o siano state date le occorrenti
giustificazioni, promuove per decreto Reale, da pubblicarsi sulla gazzetta
Ufficiale del Regno, la liquidazione dell'Impresa. Non può avere luogo la
revoca del provvedimento per reintegrazioni tardive.
Il decreto provvede alla nomina di un R. commissario liquidatore che assume l'amministrazione dell'Impresa coi poteri dei liquidatori delle società commerciali.
La liquidazione si compie sotto la vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio.
Le competenze del liquidatore sono determinate nel Regio decreto di nomina e fanno carico alla liquidazione.
I provvedimenti del Ministero possono essere impugnati esclusivamente con ricorso alla sezione IV del Consiglio di Stato.
Articolo
48
Salvo disdetta da
parte degli assicurati, i contratti di assicurazione in corso continuano a coprire
i rischi fino a 60 giorni dopo la pubblicazione del decreto di liquidazione
sulla Gazzetta Ufficiale. Gli aventi diritto a capitali assicurati o ad
indennizzi per polizze scadute o sinistrate concorrono al riparto dell'attivo
secondo le norme nell'articolo 50.
I contratti di assicurazione sulla vita, saranno trasferiti all'Istituto nazionale delle assicurazioni a cui carico comincerà a decorrere il termine di cui nel 1° comma del presente articolo. Il capitale assicurato dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sarà determinato, in base alle tariffe in corso e con abbuono delle provvigioni di acquisizione secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.
Articolo
49
Il Regio
commissario potrà esercitare l'azione di responsabilità contro gli
amministratori.
Sono applicabili alle imprese sottoposte a liquidazione a norma del presente decreto le disposizioni del Codice di commercio riguardanti i reati in materia di fallimento.
Articolo
50
Le polizze di assicurazione
sulla vita in vigore concorrono a riparto delle attività in proporzione
all'ammontare della riserva matematica calcolata in base ai premi puri. Le
polizze di assicurazione contro i danni concorrono al riparto in proporzione
all'ammontare dei capitali medesimi o degli indennizzi.
Per tutti gli altri crediti sono applicabili gli articoli 700, 701, 702e 703 del codice ci commercio con effetto dalla data di pubblicazione del decreto di liquidazione.
Articolo
51
Ai termini del
precedente articolo 28 hanno privilegio sui depositi
cauzionali stabiliti dall'articolo 145 del Codice di
commercio e dall'articolo 29 della
legge 4 aprile 1912, n. 305, e, separatamente su ciascuno dei depositi secondo
che si tratti di contratti stipulati anteriormente o posteriormente al 31
dicembre 1912 e, in genere sulle attività destinate a copertura delle riserve
matematiche, i crediti riguardanti:
a) i capitali assicurati dovuti
per polizze di assicurazione sulla vita sinistrate o venute a scadenza nel
termine stabilito nel precedente articolo 48;
b) le riserve matematiche attribuite alle polizze ammesse al riparto e le somme
dovute per riscatti chiesti almeno tre mesi prima dell'inizio della
liquidazione.
Hanno privilegio sulle attività vincolate a copertura delle cauzioni prescritte dal precedente articolo 33 i crediti riguardanti:
a) gli indennizzi dovuti per danni
verificatisi entro il termine stabilito nel precedente articolo
48;
b) le frazioni di premi corrispondenti al rischio non corso sulle polizze
ammesse al riparto.
I crediti di cui ai commi precedenti hanno privilegio sull’importo complessivo delle somme dovute da imprese di riassicurazione in dipendenza dei trattati e dei contratti di riassicurazione con l’impresa in liquidazione. (Comma aggiunto dall’art. 1 del RDL 440 del 1925)
Articolo
52
I modi di accertamento
della situazione patrimoniale delle imprese e le forme e i modi della
liquidazione saranno stabiliti dal regolamento.
Articolo
53
Quando un'impresa
di assicurazione si trova in istato di insolvenza, si applica l'art. 195 delle
disposizioni sulla disciplina del fallimento, del concordato preventivo,
dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa,
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n.
267 (Articolo così sostituito dall'art.
8 della Legge 11 aprile 1955, n. 294)
TITOLO VII
Disposizioni
generali e penali
Articolo
54
L'Istituto
nazionale delle assicurazioni, le imprese di capitalizzazione nazionali ed
estere ed ogni ente che, come le imprese predette, si proponga, senza
condizione relativa alla durata della vita umana, di pagare somme o di
consegnare titoli o altri beni, al decorso di un termine poliennale, in
corrispettivo di versamenti, contributi o conferimenti unici o periodici,
effettuati in denaro o mediante trasferimento di altre attività, sono soggetti
alle norme del presente decreto concernenti le assicurazioni sulla vita che
riguardano l'autorizzazione all'esercizio, il capitale, la cauzione, la riserva
matematica, le tariffe, le condizioni di polizza e il vincolo delle attività
destinate a coperture delle riserve tecniche. Sono anche soggette alle altre
norme del presente decreto, in quanto applicabili o compatibili, concernenti le
imprese che esercitano l'assicurazione predetta e sono sempre a queste
equiparate qualora i conferimenti o contributi e le prestazioni siano
esclusivamente in denaro. (Articolo così sostituito dall’art. 6 della Legge 294-1955)
Articolo
54 bis.
I contratti di capitalizzazione predetti non possono avere durata inferiore ai
cinque anni né superiore ai venticinque e, qualora siano previsti a carico del
contraente più versamenti periodici, i versamenti stessi debbono essere
stabiliti in misura uguale o decrescente. "Il contraente ha facoltà di
ottenere il riscatto del contratto dall'inizio del secondo anno della
stipulazione, purché abbia corrisposto una intera annualità di premio. (Articolo
aggiunto dall’art. 6 della Legge 294-1955)
Articolo
54 ter.
Quando i contratti di capitalizzazione prevedono il periodico sorteggio di
contratti per i quali viene anticipato il pagamento del capitale convenuto, nei
successivi sorteggi deve essere estratto un numero uguale o crescente di
contratti non superiore, nell'anno, a cinque per ogni mille contratti emessi.
"I sorteggi debbono essere effettuati ad intervalli di tempo non inferiori
al semestre. (Articolo aggiunto dall’art.
6 della Legge 294-1955)
Articolo
54 quater.
Le imprese, gli enti, ed i contratti di capitalizzazione, sempre che i
conferimenti e le prestazioni siano in denaro, continuano ad essere soggetti
allo stesso trattamento tributario cui sono soggette le imprese e i contratti
di assicurazioni sulla vita. (Articolo aggiunto dall’art. 6 della Legge 294-1955)
Articolo
55
Le società a
forma cooperativa e le Associazioni di mutua assicurazione sono equiparate alle
altre imprese assicuratrici per quanto concerne gli obblighi fiscali.
Per le società cooperative che esercitino l'assicurazione sulla vita il limite individuale stabilito per le quote sociali viene elevato a lire cinquantamila in deroga all'articolo 224 del Codice di commercio.
Articolo
56
Sui depositi di
valori mobiliari agli effetti del presente decreto presso la Cassa dei depositi
e prestiti è dovuta per i titoli al portatore la tassa di custodia di cent. 25
per ogni mille lire di capitale nominale.
Articolo
57
Le imprese
nazionali autorizzate ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla
vita e contro i danni debbono comunicare al Ministero per l'industria e il
commercio i nomi dei riassicuratori ai quali cedono o retrocedono parte dei
rischi che hanno assunto. Lo stesso obbligo compete alle rappresentanze di imprese
estere autorizzate ad esercitare nel Regno le assicurazioni e le
riassicurazioni limitatamente ai rischi assunti nel Regno stesso.
In casi speciali il Ministero per l'industria e il commercio potrà vietare la cessione dei rischi in riassicurazione e il commercio potrà vietare la cessione dei rischi in riassicurazione e retrocessione a determinate imprese estere che non abbiano istituita la legale rappresentanza nel Regno.
Articolo
58
E' vietato alle
imprese private di assicurazione di assumere la denominazione di
"Istituto" e di includere nelle loro denominazioni l'appellativo di
"Nazionale".
L'omologazione giudiziaria non può essere concessa agli atti delle imprese che contravvengano alla precedente disposizione.
Articolo
59
Le polizze di assicurazione
dei rischi contemplati nell'articolo 1 emesse da imprese
italiane o da imprese estere legalmente rappresentate nel Regno sono
annullabili, con le modalità da stabilirsi nel regolamento, a richiesta
dell'assicurato, se non vengono regolarmente registrate, gestite e
contabilizzate presso le sedi o rappresentanze italiane agli effetti della
determinazione delle cauzioni prescritte dal presente decreto. In tale caso
l'impresa è tenuta a restituire integralmente i premi pagati.
Articolo
60
I contratti di assicurazione
stipulati nel Regno presso imprese che operino in contravvenzione al presente
decreto alle quali sia fatto il divieto di assumere nuovi affari in conformità
del precedente articolo 44 sono risoluti su semplice
denuncia del contraente alla scadenza della prima rata di premio che segue la
data del divieto o delle successive. La denuncia dovrà essere notificata, con
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, all'impresa di assicurazione,
almeno cinque giorni prima della scadenza dalla quale si intende decorrano gli
effetti. (Comma così modificato dall’art. 1
del RDL 440 del 1925)
Articolo
61
Le imprese e le
persone singole che esercitano la mediazione per il collocamento di rischi
all'estero senza avere l'autorizzazione di cui all'articolo 34
sono punite con ammenda pari al doppio del premio stabilito e in ogni caso non
inferiore a lire trecento per ogni contratto.
La stessa pena si applica:
a) alle imprese che operino in
contravvenzione al presente decreto;
b) agli intermediari che collochino assicurazioni presso le imprese di cui alla
lettera a);
c) alle imprese che cedano rischi ai riassicuratori pei quali venne posto il
veto a termini dell'articolo 57.
d) coloro che stipulano all'estero assicurazioni concernenti beni situati nel
territorio nazionale o navi coperte da bandiera italiana, a meno che si tratti
di rischi speciali per i quali sia intervenuta particolare autorizzazione del
ministero (Lettera aggiunta dall'art.
3 del RDL 1290 del 1934)
Le imprese inadempienti sono responsabili in solido con gli agenti od intermediari sopra indicati, del pagamento della predetta ammenda.
Alle imprese nazionali ed estere, alle quali sia stato fatto divieto di operare a termini del presente decreto, e che, ciò nonostante continuino ad assumere contratti, si applicano le stesse sanzioni di cui al primo comma del presente articolo.
In caso di recidiva l'ammenda è raddoppiata.
Articolo
62
Gli
amministratori delle imprese nazionali di assicurazione, di riassicurazione o
di mediazione, i rappresentanti legali delle imprese estere, i direttori che
non osservino o non facciano osservare completamente o puntualmente le
disposizioni del presente decreto e del regolamento, in misura non inferiore a
lire cento e non superiore a lire mille per ciascuna inosservanza.
Articolo
63
Per i contratti di
assicurazione sulla vita dell'uomo stipulati all'estero con imprese non
autorizzate nel Regno non può essere esercitata alcuna azione nel Regno.
TITOLO VIII
Disposizioni
transitorie e finali
Articolo
64
Le imprese
nazionali ed estere di assicurazione sulla vita che all'entrata in vigore del
presente decreto operano nel Regno a norma della legge
4 aprile 1912, n. 305, e non hanno ceduto il portafoglio all'Istituto
nazionale, sono autorizzate a continuare le operazioni secondo le nuove norme,
senza essere soggette agli obblighi di cui all'articolo 19.
Entro un anno dall'applicazione del presente decreto, esse dovranno dimostrare d'essersi conformate alle altre disposizioni del decreto stesso.
In caso d'inadempienza l'autorizzazione potrà essere revocata dal Ministero per l'industria e il commercio.
Articolo
65
Le imprese
nazionali ed estere di assicurazione contro i danni già costituite o legalmente
rappresentate nel Regno al momento della entrata in vigore del presente
decreto, sono autorizzate a proseguire le loro operazioni ma devono, entro tre
mesi dal giorno di detta entrata in vigore, dimostrare al Ministro per
l'industria e il commercio di avere adempiuto alle disposizioni dell'articolo 33 del decreto stesso.
Le imprese della specie indicata nel precedente articolo 3 che attualmente esercitano le assicurazioni dovranno, qualora, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non assumano le forme consentite dal decreto stesso porsi in liquidazione. In caso di inosservanza saranno poste in liquidazione dal Ministero per l'industria e il commercio secondo le norme di cui al precedente titolo VI.
I mediatori già autorizzati ad operare in base al decreto 29 gennaio 1920, n. 115, per continuare le loro operazioni, debbono ottenere conferma e uniformarsi alle altre disposizioni stabilite in questo decreto entro tre mesi dal giorno della entrata in vigore del medesimo.
Articolo
66
La gestione
dell'Istituto nazionale delle assicurazioni per quanto riflette la
riassicurazione dei rischi diversi da quelli sulla vita umana, assunta per
proprio conto a norma del decreto-legge
29 gennaio 1920, n. 115, si considera chiusa dal 1° gennaio 1923,
dalla quale data s'inizia la liquidazione della gestione stessa da parte della
"Unione italiana di riassicurazione" costituita in conformità al decreto-legge 24 novembre 1921, numero 1737 e 17 ottobre 1922, n. 1442.
Dalla stessa gestione e di quella dei rischi di guerra in navigazione, esercitata dall'Istituto a norma del Regio decreto 30 agosto 1914, n. 902, saranno presentati separati bilanci ai Ministeri delle finanze e per l'industria e il commercio. L'utile netto complessivo risultante dai detti bilanci sarà devoluto al tesoro dello Stato.
Articolo
67
Le disposizioni
del presente decreto sono applicabili anche ai territori annessi con le leggi
26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.
Con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'industria e commercio, udito il Consiglio dei ministri, saranno stabilite quelle modifiche del presente decreto e quelle disposizioni transitorie che si rendessero necessarie per la detta applicazione.
Articolo
68
Il Governo del Re
emanerà il regolamento per l'esecuzione del presente decreto.
a) la
legge 4 aprile 1912, n. 305, sul monopolio delle assicurazioni sulla durata
della vita umana;
b) il R. decreto-legge 29 gennaio 1920, n. 115,
tranne l'articolo 6 del seguente tenore:
"In analogia all'articolo 57 della legge (testo unico) 22 novembre 1908, n. 693, ai consiglieri di cui alla lettera a) dell'articolo 5 della legge 4 aprile 1912, n. 305, che ottengono il collocamento a riposo mentre hanno ancora tale incarico, o dopo lo scadere di questo, l'assegno di pensione sarà liquidato sulla base della media degli stipendi o degli assegni che tengono luogo di stipendi percepiti nell'ultimo triennio, cumulando i servizi prestati presso lo stato con quelli prestati presso l'Istituto nazionale delle Assicurazioni.
La ritenuta del tesoro sarà fatta sugli assegni percepiti, in luogo di stipendio, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, con effetto dal 1° ottobre 1919, nella misura del 6 per cento, ai sensi dell'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 23 ottobre 1919, n. 1970.
Per periodo anteriore al 1° ottobre 1919, sarà recuperata la ritenuta predetta sulla differenza fra lo stipendio di ruolo e quello corrisposto come sopra dall'Istituto nazionale nella misura stabilita dalla legge 7 luglio 1876, n. 3212, serie 2°".
c) la legge 3 dicembre 1922, n. 1621, che ha convertito in legge i decreti 15 agosto 1918, n. 1254, e 20 settembre 1919, n. 1761, sulla liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita.
Articolo
70
Il presente decreto
entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge,
unitamente ai decreti 24 novembre 1921, n. 1737,
e 17 ottobre 1922, n. 1442.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 aprile 1923