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Glossario assicurativo
Imprese di assicurazione ( dal 1985 )
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Codice dell'agente e del broker di assicurazioni
| Catalogazione dei rischi secondo la legge. RAMO VITA Decreto legislativo 17 MARZO 1995, n. 174. - Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita. A) Classificazione per ramo I. Le assicurazioni sulla durata della vita umana. II. Le assicurazioni di nuzialità, le assicurazioni di natalità III. Le assicurazioni di cui ai punti I e II connesse con fondi di investimento. IV. L'assicurazione malattia di cui all'art. 1, numero 1, lettera d), della direttiva CEE n. 79/267 del 5 marzo 1979. V. Le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 40 del presente decreto. VI. Le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa B) Assicurazioni complementari L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni di cui ai punti I, II o III della lettera A) può con i relativi contratti garantire, in via complementare, i rischi di danni alla persona. RAMI DANNI Decreto legislativo 17 MARZO 1995, n. 175. - Attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita
A) Classificazione dei rischi per ramo 1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): - prestazioni forfettarie; - indennità temporanee; - forme miste; - persone trasportate. 2. Malattia: - prestazioni forfettarie; - indennità temporanee; - forme miste 3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari): - ogni danno subito da: - veicoli terrestri automotori; - veicoli terrestri non automotori. 4. Corpi di veicoli ferroviari: - ogni danno subito da veicoli ferroviari. 5. Corpi di veicoli aerei: - ogni danno subito da veicoli aerei. 6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali: - ogni danno subito da: - veicoli fluviali; - veicoli lacustri; - veicoli marittimi. 7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene): - ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto. 8. Incendio ed elementi naturali: - ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da: - incendio; - esplosione; - tempesta; - elementi naturali diversi dalla tempesta; - energia nucleare; - cedimento del terreno. 9. Altri danni ai beni: - ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8. 10. Responsabilità Civile autoveicoli terrestri: - ogni responsabilità risultante dall'uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore). 11. Responsabilità Civile aeromobili: - ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore) 12. Responsabilità Civile veicoli marittimi, lacustri e fluviali: - ogni responsabilità risultante dall'uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore). 13. Responsabilità Civile generale: - ogni responsabilità diversa da quelle menzionate ai numeri 10, 11 e 12. 14. Credito: - perdite patrimoniali derivanti da insolvenze; - credito all'esportazione; - vendita a rate; - credito ipotecario; - credito agricolo. 15. Cauzione: - cauzione diretta; - cauzione indiretta 16. Perdite pecuniarie di vario genere: - rischi relativi all'occupazione; - insufficienza di entrate (generale); - intemperie; - perdite di utili; - persistenza di spese generali; - spese commerciali impreviste; - perdita di valore venale; - perdita di fitti o di redditi; - perdite commerciali indirette diverse da quelle menzionate precedentemente; - perdite pecuniarie non commerciali - altre perdite pecuniarie. 17. Tutela giudiziaria: - tutela giudiziaria. 18. Assistenza: - assistenza alle persone in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito. I rischi compresi in un ramo non possono essere classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati al punto C).
B) Denominazione dell'autorizzazione concessa contemporaneamente per più rami. Qualora l'autorizzazione riguardi contemporaneamente: a) i rami numeri 1 e 2, viene rilasciata sotto la denominazione "Infortuni e malattia"; b) i rami numeri 1, quarto rigo, 3, 7 e 10, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni auto"; c) i rami numeri 1, quarto rigo, 4, 6, 7 e 12, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni marittime e trasporti"; d) i rami numero 1, quarto rigo, 5, 7 e 11, viene rilasciata sotto la denominazione "Assicurazioni aeronautiche"; e) i rami numeri 8 e 9, viene rilasciata sotto la denominazione "Incendio ed altri danni ai beni"; f) i rami numeri 10, 11, 12 e 13, viene rilasciata sotto la denominazione "Responsabilità civile"; g) i rami numeri 14 e 15, viene rilasciata sotto la denominazione "Credito e cauzione"; h) tutti i rami, viene rilasciata sotto la denominazione "tutti i rami danni", tale denominazione deve essere comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.
C) Rischi accessori L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che l'autorizzazione sia richiesta per questi rischi, quando i medesimi: -.sono connessi con il rischio principale; -.riguardano l'oggetto coperto contro il rischio principale; -.sono garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale. I rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui al punto A) non possono essere considerati come rischi accessori di altri rami. Tuttavia, fermo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma, i rischi compresi nel ramo 17 possono essere considerati come rischi accessori del ramo 18 quando il rischio principale riguardi solo l'assistenza da fornire alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal domicilio o dal luogo di residenza o quanto essi riguardino controversie relative all'utilizzazione di navi marittime o comunque connesse a tale utilizzazione. | |